da Leadership Medica n. 284 del 2011
La materia della responsabilità civile da sinistro stradale è tra quelle che negli ultimi anni ha visto il maggior numeri di interventi normativi. Tra questi si ricorda il D. lgs 209/2005, con l’introduzione dell'indennizzo diretto da parte dell’assicurazione del danneggiato o l’estensione della competenza del Giudice di Pace per valore nelle vertenze fino a ventimila euro. Ultimo intervento in termini di tempo è l’ormai famoso D. lgs. 28/10 in tema di mediazione civile, con il quale è stato reso obbligatorio, ai fini della procedibilità della relativa azione giudiziale, il tentativo di conciliazione, in materia di RC auto e le altre materie per cui risultano pendenti più liti presso gli uffici giudiziari. La ragione dei precedenti interventi è stata giustificata dalla volontà di ridurre il costo delle polizze RC in Italia, statisticamente tra le più alte d’Europa. Gli istituti assicurativi hanno sempre motivavano le proprie tariffe proprio in ragione degli elevati costi sostenuti per l’assistenza giudiziale connessa. L’altro obiettivo più reale è quello di ridurre il carico del contenzioso giudiziario per tale tipo di vertenze. Le tariffe assicurative nei fatti non si sono abbassate e la tutela del cittadino, a parere di chi scrive, ne è uscita affievolita dalla introduzione dell’indennizzo diretto che di fatto ha estromesso gli avvocati dalla trattazione del risarcimento per un gran numero di sinistri con le conseguenze negative in termini di tutela completa dei diritti del danneggiato. Quanto al secondo obiettivo soltanto l’esperienza ci potrà dire se l’ennesimo tentativo previsto dal D. lgs 28/10 produrrà i risultati sperati. Con la legge delega 60 del 2009 il nostro legislatore ha dato applicazione alla Direttiva 2008/52/CE del 21/5/2008 con cui l’UE ha inteso perseguire la semplificazione e la velocizzazione della risoluzione delle controversie transfrontaliere (art. 2 della DIR) attraverso uno strumento conciliativo di grande impatto quale appunto la mediazione.
Il nostro legislatore si è quindi adeguato alla direttiva menzionata che ha imposto agli stati membri, non solo l’introduzione nella normativa interna di procedure di mediazione, ma anche che gli Stati, membri si attivassero concretamente per rendere effettive l’utilizzo delle procedure di mediazione. Il legislatore per rendere effettiva ed efficace tale delega ha quindi pensato, non senza sollevare dubbi di costituzionalità da parte della generalità degli operatori del diritto, di rendere obbligatoria la procedura di mediazione nelle materie con il tasso maggiore di litigiosità giudiziale. Tra queste vi è appunto la materia del risarcimento danni da circolazione stradale. Il decreto legislativo 28/10, infatti, introducendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, prima di intentare una causa in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, spera di ridurre la mole di lavoro degli uffici giudiziari “ingolfati” da pile di fascicoli che vengono smaltiti molto lentamente. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione rende improcedibile il relativo giudizio, e il relativo vizio, deve essere rilevato d’ufficio o eccepito dal convenuto comunque non oltre la prima udienza. L’idea del legislatore, risolvendosi solitamente questo tipo di controversie in una quantificazione del quantum dovuto (e se dovuto), è stata quella di dare maggior spazio alle trattative tra le parti sotto la “guida” di un soggetto terzo e imparziale capace anche, qualora sia necessario, di passare dalla mediazione facilitativa (quella in cui il mediatore fa emergere tra le parti ulteriori bisogni che possono anche prescindere dall’oggetto della contesa originaria) a quella valutativa o aggiudicativa (ossia quella ove al mediatore è imposto di prendere posizione sulle relative pretese formulando una proposta). A ben vedere sarà logico pensare che sia questa seconda tipologia quella più confacente alla soluzione delle vertenze relative ai sinistri stradali trattati sia come responsabilità civile che in base “all’indennizzo diretto” nei casi previsti dal codice delle assicurazioni. Tali casi sono quelli in cui l'incidente abbia coinvolto unicamente due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati e immatricolati in Italia nonché quelli in cui i danni fisici, debbano rientrare nelle cosiddette “micro permanenti” (tabelle Rc entro il 9%). Anche in seguito all'entrata in vigore dell’indennizzo diretto viene fatta salva dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale sent. 180/09 e ord. 192/10) la possibilità di convenire il responsabile civile nonché la sua assicurazione. Quindi prima di procedere con l’istanza si dovrà prima di tutto identificare quale siano le controparti della procedura di mediazione, a seconda dell’applicazione delle regole ordinarie della responsabilità civile o quelle dell’indennizzo diretto. Per tale ragione riteniamo che tale fase debba necessariamente essere vigilata ed assistita da un giurista tecnico, come l’avvocato, per l’identificazione dei danni, nonché della responsabilità della causazione del sinistro. Inoltre, considerato che sia nel caso in cui valgano le regole tradizionali della responsabilità civile o che si applichi invece “l'indennizzo diretto”, soprattutto per i casi in cui non si disputi di responsabilità, sarebbe difficile ipotizzare che alla procedura di mediazione partecipi anche la persona fisica controparte del sinistro stradale in questo caso in deroga a quanto stabilito dal d.lgs. 28/2010 non si dovrebbero trarre, nell’eventuale successivo giudizio, elementi negativi (richiamando l’art 116,2 c. c.p.c.) a suo carico per la mancata partecipazione alla mediazione. Per quanto riguarda invece l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, prevista a norma del succitato decreto per marzo 2011, è invece in fase di approvazione la modifica al decreto "mille proroghe", che presentava il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione proprio riguardo al risarcimento danni da circolazione “di veicoli e natanti” nonché per la materia condominiale. Per un rinvio ampio della conciliazione di un anno per tutte le materie, si era schierata l’avvocatura motivandola con l’esistenza di oggettive difficoltà operative e di mezzi. Per quanto concerne, quindi, l’effettiva entrata in vigore dell’obbligatorietà per i sinistri stradali dovremmo attendere gli sviluppi politici, mentre riguardo ai profili applicativi, sarà l’esperienza pratica a chiarirne definitivamente i contorni.
AVV. Diego Molfese
Avvocato esperto in diritto della circolazione ed infortunistica stradale mediatore civile