Sezione Medicina

da Leadership Medica n. 6 del 2005

Figura 1In base all’art. 3 comma 5 della legge 53/2000 la madre adottiva o affidataria (o in alternativa il padre adottivo o affidatario, qualora la madre non voglia o non possa fruirne-Corte costituzionale sentenza 341/91) ha diritto alla astensione obbligatoria per i primi tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino di età non superiore ai sei anni(*) al momento della adozione o dell’affidamento. Per la sentenza 371/03 della Corte costituzionale l’indennità di maternità va riconosciuta anche alle libere professioniste.
Secondo la risposta dell’ARAN F36/0 in caso di adozione contemporanea di due minori stranieri ove la madre abbia chiesto il congedo di maternità per uno solo sussiste per il padre adottivo la possibilità di chiedere il congedo per l’altro minore (art. 31 comma 1 Dlgs 151/01). Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto all’astensione facoltativa (art. 36 Dlgs 151/01) e alle assenze per malattia (art. 50 Dlgs 151/01) del bambino. In particolare, quando l’adozione o l’affidamento riguarda bambini fino a sei anni di età, indipendentemente dalla condizioni di reddito, il congedo spetta per un periodo complessivo di sei mesi, retribuito con l’indennità pari al 30% della retribuzione, fino a quando il bimbo non compie gli otto anni di età e a condizione che venga richiesto e fruito nei primi tre anni dall’ingresso nella nuova famiglia. Per gli ulteriori periodi (cioè oltre i sei mesi e fino a 11) spetta il congedo, ma l’indennità è subordinata al reddito. Se il congedo parentale è richiesto dopo i tre anni dall’ingresso in famiglia del minore, ogni periodo (sia che si tratti dei primi sei mesi sia dei periodi accedenti e fino agli 11 mesi) l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali; pertanto se il reddito risulta superiore ai limiti fissati, spetta sempre il congedo, ma non l’indennità. Inoltre quando l’adozione o l’affidamento riguarda bambini con età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e la relativa indennità spettano solo se il congedo viene richiesto entro i tre anni dall’ingresso in famiglia del minore e limitatamente a sei mesi, senza condizioni reddituali. Per periodi di congedo eccedenti i sei mesi è invece necessario soddisfare le condizioni reddituali. Oltre il periodo di tre anni dall’ingresso, non spettano né congedo né indennità. Infatti, qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astensione dal lavoro può essere esercitato solo nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. I genitori di bambini adottati o in affidamento preadottivo hanno diritto ai riposi giornalieri dal lavoro entro il primo anno di ingresso del minore nel nuovo nucleo famigliare (per la Corte costituzionale-sentenza 104/02 è illegittima la dizione all’articolo 45 comma 1 del Dlgs 151/01 “entro il primo anno di vita”). Da ultimo, gli articoli 26 e 27 del T.U. (Dlgs 151/01) disciplinano il congedo di maternità in ordine alle adozioni e affidamenti preadottivi internazionali, prescrivendo l’applicazione del congedo anche in caso di minorenne di età superiore i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

La normativa generale

Astensione facoltativa
La madre può assentarsi per un massimo di 6 mesi.
Il padre può assentarsi perun periodo massimo di 6 mesi, elevabili a 7 qualora abbia effettuato un periodo continuativo di almeno 3 mesi.
I periodi di astensione facoltativa però non possono superare cumulativamente i 10 (11) mesi.
Il diritto all’astensione facoltativa può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente e frazionatamene e viene riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Assenze per malattia del bambino
Nel caso di malattie del figlio entro i tre anni di vita del bambino non ci sono limiti temporali per la fruizione dell’astensione determinata dalla malattia del bambino,mentre per la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni i genitori disgiuntamente potranno stare a casa dal lavoro per accudire al figlio sempre dietro presentazione di un certificato rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale sino ad un massimo di cinque giorni ogni anno per ciascun genitore.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

I periodi di astensione dal lavoro di cui sopra sono computati utilmente ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

In caso di adozioni internazionali

Congedo di maternità e di paternità 
II limite di età per il congedo di maternità e di paternità in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 184/83 e successive modificazioni, è elevato fino alla maggiore età dell’adottato o dell’affidato. 
Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Questo congedo non prevede però né indennità né retribuzione, tranne specifica previsione contrattuale.
Come per le adozioni nazionali, il congedo di maternità ha la durata di tre mesi, ma decorre dal momento in cui l’ente autorizzato certifica la procedura. 

Congedo parentale
II limite di età per il congedo parentale delle adozioni e degli affidamenti preadottivi internazionali è elevato, come per le adozioni nazionali, a 12 anni di età del bambino/a, e può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
Se il minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento ha un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Si precisa che il requisito dell’età - dai 6 ai 12 anni - deve essere presente al momento dell’adozione o affidamento e non anche alla data di ingresso in famiglia. 
L’ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare l’adozione, certifica la durata del congedo parentale.

Riposi orari e Congedo per la malattia
del figlio/a  adottato/a.
In assenza di espressa previsione legislativa, valgano le stesse norme per le adozioni nazionali.
In particolare, per fruire del congedo per malattia la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/2000, una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Marco Ercolini Perelli

(*) Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionali, il congedo di maternità spetta anche se il minore abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età (art. 27 Dlgs151/2001). Inoltre l’adottante o l’affidatario ha diritto a fruire di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l’adozione o l’affidamento (legge 476/1998 art. 31 comma terzo - Dlgs 151/2001 art. 27 comma 2). Tale periodo, richiesto per la pratica di adozione, è considerato come interruzione del servizio e quindi non è utile ai fai del computo dell’anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Potrà comunque essere utile tramite riscatto, ai sensi del Dlgs n. 564/96, oppure, in alternativa, tramite la prosecuzione volontaria dei contributi di cui al Dlgs n. 184/97.