da Leadership Medica n. 264 del 2008
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approvato in data 13/12/2007 si è concluso l'iter normativo della nuova disciplina che prevede l'intervento, quali intermediarie, delle strutture sanitarie private nella riscossione dei compensi relativi all'attività svolta da personale medico e paramedico presso le proprie sedi.
La normativa in esame, introdotta nell'ordinamento italiano con la Legge 296/2006 (finanziaria 2007) e ricompresa nella più vasta produzione di leggi emanate al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, è entrata in vigore a partire dal 01/03/2007 e prevede che le strutture sanitarie private si interpongano nel rapporto tra medico e paziente nella fase di riscossione dei compensi per le prestazioni erogate in via autonoma dai professionisti.
Più in particolare le strutture sono obbligate agli adempimenti seguenti:
- incasso del compenso in nome e per conto del professionista;
- retrocessione al professionista stesso delle somme incassate in suo nome e per suo conto;
- annotazione del compenso incassato nella propria contabilità, o alternativamente in un apposito registro separato;
- comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei compensi incassati e retrocessi ai singoli
Con riferimento alla tempistica di attuazione, mentre i primi tre adempimenti sono stati introdotti a decorrere dal 01/03/2007, l'invio telematico è stato sospeso e subordinato nelle sue modalità di attuazione all'emanazione di uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, recentemente adottato. Alla luce dei vari documenti interpretativi resi pubblici negli ultimi mesi (prevalentemente costituiti da Circolari e Risoluzioni dell'Agenzia delle entrate), è ora possibile tracciare un quadro completo della vigente disciplina.
Strutture interessate
Con riferimento alle strutture sanitarie interessate, le norme stabiliscono espressamente che gli adempimenti citati devono essere eseguiti dalle strutture private (restando pertanto esclusi gli enti pubblici eroganti prestazioni sanitarie) che "mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività […] mediche o paramediche". La qualifica di struttura sanitaria privata, come individuata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 15/03/2007, identifica "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici ed ogni altro ente o soggetto privato in qualsiasi forma organizzati che operano nel settore dei servizi sanitari". La medesima Circolare n. 13/E ha chiarito che tra le strutture tenute agli adempimenti previsti rientrano anche gli odontoiatri/medici dentisti organizzati in studi individuali o associati, nonché le strutture sanitarie che noleggiano a medici esterni la sala operatoria e le attrezzature per interventi di day hospital, mentre sono escluse, non potendosi configurare come struttura sanitaria, le società immobiliari che concedono in locazione immobili a medici.
Ambito di applicazione
In merito alle attività alle quali il nuovo regime si rende applicabile, la norma fa riferimento ai compensi per l'attività professionale di lavoro autonomo svolta da medici e paramedici, definita come attività di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni e delle arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art. 99, Testo Unico delle Leggi sanitarie o individuate con decreto del Ministero della Salute. Restano pertanto escluse le prestazioni svolte dai medici e paramedici nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con la struttura, ed anche, per espressa previsione contenuta nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 171/E del 13/07/2007, i compensi percepiti dai medici in regime di intramoenia, che si qualificano come assimilati a quelli di lavoro dipendente. La succitata Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che i compensi devono essere "correlati alle prestazioni […] rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente", mentre restano esclusi dal nuovo regime i compensi relativi alle "prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura privata nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nella organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente". A titolo esemplificativo, è assoggettato agli adempimenti della nuova normativa il dermatologo che opera autonomamente all'interno di una struttura medica in forza di un contratto di locazione di una stanza e delle attrezzatura necessarie per lo svolgimento nella propria attività; al contrario è al di fuori del campo di applicazione il radiologo che sottoscrive il referto accompagnatorio della radiografia, la quale viene fornita e fatturata direttamente dalla struttura sanitaria, che a sua volta regola poi direttamente con il medico le spettanze per la prestazione svolta da quest'ultimo.
Adempimenti in capo alla struttura
Come sopra evidenziato, la nuova normativa comporta un aumento degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie interessate.
In particolare è previsto che la struttura effettui una interposizione materiale all'atto della riscossione dei compensi, con la conseguenza che questi ultimi devono essere versati direttamente alla struttura e non più al professionista. Qualora il versamento non sia effettuato con denaro contante, ma mediante assegno, carta di credito, o strumenti alternativi, è sempre onere della struttura sanitaria curare la riscossione del compenso.
Conseguentemente, sarà sempre la struttura e non più il professionista a rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento, mediante apposizione della quietanza in calce alla fattura emessa dallo stesso medico, il quale, come verrà più avanti chiarito, mantiene in ogni caso tutti i suoi obblighi amministrativi e fiscali di fatturazione. La quietanza deve contenere l'indicazione delle modalità di pagamento e, nel caso in cui essa sia diversa dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento.
Il compenso riscosso sarà successivamente riversato al professionista, al quale dovranno parimenti essere consegnati i documenti emessi o ricevuti che attestano il pagamento. In capo alle strutture è poi previsto l'obbligo di registrazione delle somme incassate in mone e per conto del professionista nelle proprie scritture contabili obbligatorie, oppure in un apposito registro; per tale registro separato non è stata prevista una specifica struttura di redazione, tuttavia pare opportuno riepilogare tutti gli elementi identificativi del professionista, delle fatture emesse da quest'ultimo, degli importi riscossi e delle modalità con cui è avvenuto il pagamento. Da ultimo, la struttura è tenuta alla comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei compensi corrisposti ai professionisti. Con il provvedimento attuativo emanato il 13/12/2007 è stato approvato il modello con il quale effettuare la comunicazione (Modello SSP), ed è stata prevista la scadenza del 30/04 di ciascun anno per la comunicazione dei compensi riscossi l'anno solare precedente (per l'anno 2007 dei soli compensi riscossi nel periodo 01/03- 31/12).
Adempimenti in capo al professionista
In capo al professionista permangono in ogni caso tutti gli obblighi previsti in relazione alla propria attività, sotto il profilo sia formale sia sostanziale. In particolare quindi lo stesso è tenuto all'emissione delle fatture, all'apposizione della marca da bollo per importi superiori ad Euro 77,47, alla registrazione delle fatture ed all'annotazione dei compensi percepiti in relazione alla tipologia del regime contabile adottato (registro incassi e pagamenti/registro cronologico).
Egle Muraterra
Dr. Commercialista Milano