Sezione Medicina

da Leadership Medica n. 8 del 2005

Flat tax è un nuovo termine coniato da Alvin Rabutsha, economista americano che vorrebbe sostituire in Italia l’IRPEF e l’IRPEG

Flat tax è un nuovo termine coniato da Alvin Rabutsha, economista americano che vorrebbe sostituire con una "tassa piatta", in Italia, l'IRPEF e l'IRPEG.
L'operazione ha già .avuto successo in alcuni Paesi dell'Est, quali Estonia (1994), Lettonia (1995), Russia (2000), Slovacchia (2004), Ucraina (2004), Georgia (2005), Romania (2005), facendo registrare a quei Paesi livelli di crescita molto alti, ed è entrata di prepotenza nel programma della Leader della CDU in Germania. Qualcosa del genere è stata ipotizzata anche per l'Italia e lo stesso Rabutsha prevede per il nostro Paese una aliquota unica del 25%, naturalmente con una progressività legata al fatto che il sistema prevede anche una "no tax area" che porterebbe un abbattimento dell'esborso per i redditi più bassi. Detta così la cosa sembrerebbe semplice, ma in Italia non è facile riuscire a pagare una tassa giusta quale la flat tax.
Senza parlare della marea di tasse e sovratasse dirette e indirette (IVA - ICI - ACCISE - REGISTRO - BOLLO e via di seguito) che spesso soffocano la capacità contributiva per chi vive di solo lavoro o pensione.
I medici poi, oltre a tutte le altre tasse sono anche gravati dall'IRAP (Tassa Regionale sulle attività produttive), una tassa che persino la Comunità Europea ha dichiarato illegittima e la cui soppressione resta sempre uno degli impegni assunti dal Governo ma ancora in attesa del varo. Per la verità i medici che esplicano la propria attività nel proprio studio professionale in maniera esclusiva e senza alcun vincolo organizzativo, non sarebbero tenuti al pagamento del'Irap e su questo ci sono stati innumerevoli ricorsi alle varie Commissioni Tributarie e persino alla Consulta.
In realtà un medico che esercita la propria professione da solo nel proprio studio, non configura la propria opera come una prestazione di servizi, cosa che potrebbe appalesarsi laddove in ossequio alla nuova Convenzione di medicina generale le sue prestazioni venissero svolte nell'ambito di una equipe territoriale con la presenza di altri operatori del settore.
I medici che operano da soli nel proprio studio, senza quindi la organizzazione di un poliambulatorio, possono appellarsi ad una sentenza che già nel maggio 2001 aveva emesso la Corte Costituzionale. La sentenza n. 156 emessa dalla Consulta il 10 maggio 2001, chiarisce infatti al punto 9.2 comma 3 che:
"E' tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che mentre l'elemento organizzativo é connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità, nel senso che é possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma é evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa. La lettura della Sentenza credo non possa dare alcuna possibilità di dubbi o interpretazioni.

L'operazione FLAX TAX ha già avuto successo in alcuni Paesi dell'Est, quali:
Estonia (1994),
Lettonia (1995),
Russia (2000),
Slovacchia (2004),
Ucraina (2004),
Georgia (2005),
Romania (2005),
Facendo registrare a quei Paesi livelli di crescita molto alti, ed è entrata di prepotenza nel programma della Leader della CDU in Germania, ora la si ipotizza anche in Italia

Chiaramente occorre esaminare con attenzione la strategia da seguire, ovvero si può non pagare e ricorrere avverso un eventuale accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate pagare e contemporaneamente ricorrere avverso alla imposizione del tributo, chiedendone il rimborso. Ricorrere e chiedere comunque il rimborso di quanto versato negli anni precedenti.

Occorre comunque precisare che i crediti d'imposta dell'Irap si prescrivono dopo 4 anni dal versamento. Da tutto ciò si desume, senza ombra di dubbio, che nulla potranno chiedere coloro che aderendo alle possibilità della costituzione di equipe territoriali, previsti all'art 15 della nuova Convenzione, abbiano deciso di organizzare un gruppo di lavoro a livello ambulatoriale.
Tale Servizio finirebbe di cadere sicuramente nella sfera di applicazione dell'Irap e quindi difficilmente gli potrebbe essere accordata la inapplicabilità dell'imposta.

Amedeo Pavone